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Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai.

(Bertrand Russell)

09/01/15

Corrotti e corruttori, ecco perché la fanno franca


claudio_curreli

Negli altri ordinamenti europei di civil law (quelli di common law non conoscono l’istituto della prescrizione) vigono regole profondamente diverse dall’Italia. In Francia qualsiasi atto di istruzione o di accusa interrompe la prescrizione e il reato si estingue dopo che siano trascorsi 10 anni dal compimento dell’ultimo atto interruttivo. In Spagna la prescrizione si interrompe quando il procedimento penale è “diretto” nei confronti del colpevole e il termine viene congelato durante tutta la durata del processo e fino ad una sentenza di condanna. In Germania, esistono 12 atti tipici con funzione interruttiva della prescrizione, e questa, dopo ogni atto interruttivo, comincia decorrere ex novo con un termine massimo rappresentato dal doppio dei termini di prescrizione ordinari. Tuttavia se viene pronunciata una sentenza di primo grado prima della scadenza del termine di prescrizione ordinario o prorogato, il termine resta sospeso sino alla definizione del processo “con forza di giudicato”.
Dunque altre soluzioni sono possibili, e in Italia l’interruzione definitiva della prescrizione con l’esercizio dell’azione penale (o con la sentenza di primo grado) o l’esclusione dal computo della prescrizione dei tempi e termini che prima ricordavo, o, comunque, l’introduzione di un “modello europeo” di interruzione della prescrizione, avrebbe, a mio modesto avviso, almeno sei importanti effetti positivi.
Primo, eviterebbe scelte processuali difensive – compresa la mancata opzione per i riti alternativi – meramente dilatorie, con conseguente snellimento dei tempi processuali del primo grado; poi eviterebbe impugnazioni finalizzate ad ottenere la prescrizione del reato, con conseguente diminuzione del carico dei procedimenti pendenti in appello ed in cassazione; consentirebbe il recupero di risorse umane (parlo di magistrati) per una più rapida definizione dei procedimenti penali e per far fronte al crescente numero delle cause civili; ridurrebbe in modo drastico il numero delle prescrizioni normalmente dichiarate (attualmente circa 150.000 all’anno); restituirebbe al nostro Paese un impianto processuale finalizzato al rispetto dei principi della efficienza e della ragionevole durata del processo; renderebbe la nostra disciplina del tutto coerente con fonti sovranazionali di origine pattizia, recentemente recepite dallo Stato italiano.
Ci si riferisce, in particolare, alla Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la L. 3 agosto 2009. La Convenzione, infatti, raccomanda il rafforzamento, da parte degli Stati firmatari, delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e combattere la corruzione in modo sempre più efficace. Ma ci si riferisce anche al rapporto redatto dal Gruppo di Stati contro la corruzione che agisce nell’ambito del Consiglio d’Europa (Greco), che ha recentemente valutato le politiche anticorruzione poste in essere dall’Italia. Il rapporto adottato il 2 luglio 2009 si sofferma sul dato relativo alla eccessiva durata dei processi, sottolineando il fatto che in Italia i processi per corruzione sovente non arrivano ad una decisione di merito, in considerazione del maturare del termine di prescrizione del reato, prima di una pronuncia definitiva. Nel Rapporto si osserva che detta evenienza scardina l’efficienza e la credibilità del diritto penale, poiché in tali casi, pur in presenza di un forte quadro probatorio, il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere per estinzione del reato. Ed il predetto rapporto si conclude con una raccomandazione all’Italia, ove si auspica l’individuazione di soluzioni che consentano di addivenire ad una pronuncia di merito, in un tempo ragionevole.

Claudio Curreli - 9 gennaio 2015
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

fonte: http://www.interris.it

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