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Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai.

(Bertrand Russell)

08/10/16

REFERENDUM COSTITUZIONALE "Il giallo del quesito da “spot pubblicitario” "

L’accusa, in soldoni, sarebbe quella di aver violato la legge 352/1970, definendo il referendum “confermativo di legge costituzionale” e non “di revisione costituzionale”: differenza non da poco visto che secondo l’articolo 16 di detta legge nel secondo caso devono essere dettagliatamente elencate le norme sottoposte a modifica, mentre nel primo è sufficiente indicare la materia disciplinata dalla legge costituzionale oggetto di referendum.

È passata poco più di una settimana dalla pubblicazione del decreto presidenziale di indizione del referendum costituzionale, che ha fissato la data dello stesso al prossimo 4 dicembre, e già da giorni- come se già le moine attorno al referendum non riempissero abbastanza le colonne dei giornali del Paese- è scoppiato il putiferio, soprattutto con riguardo all’inusuale formulazione del quesito referendario. Il testo che ci troveremo di fronte fra meno di due mesi nelle cabine elettorali assomiglia, a guardarlo bene, più a un tendenzioso e ingannevole spot pubblicitario che a un equilibrato quesito referendario su una legge di revisione costituzionale. Esso invita infatti i cittadini a esprimere il proprio assenso o dissenso alla legge costituzionale che concerne, in ordine sparso e puramente casuale, “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. E formulato così il quesito, come dissentire dal nobile intento che anima la riforma? Quei signori che fanno propaganda per il No devono essere sicure mante dei gufi cattivi che odiano Matteo Renzi e vogliono distruggere qualsiasi cosa egli faccia.

Ovvio che la realtà non è questa e che il quesito, vistato dalla Corte di Cassazione e recepito per decreto dal polveroso Mattarella, è formulato in maniera sfacciatamente faziosa. Ecco che, come accennavamo all’inizio, intorno a esso si è subito alzato un gran polverone che è andato a sommarsi al già cospicuo polverone che a causa del referendum avvolge da settimane il dibattito politico italiano. Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana  hanno infatti  presentato pochi giorni fa ricorso al Tar del Lazio contro Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio e Ministero della Giustizia. L’accusa, in soldoni, sarebbe quella di aver violato la legge 352/1970, definendo il referendum “confermativo di legge costituzionale” e non “di revisione costituzionale”: differenza non da poco visto che secondo l’articolo 16 di detta legge nel secondo caso devono essere dettagliatamente elencate le norme sottoposte a modifica, mentre nel primo è sufficiente indicare la materia disciplinata dalla legge costituzionale oggetto di referendum.
Da qui è seguito un simpatico e tragicomico scaricabarile tra cariche dello Stato, con la prima e la quarta carica della Repubblica che hanno rimesso con gran stile la patata bollente nelle mani della Cassazione. Se Palazzo Chigi si è infatti subito tirato fuori dalla disputa, con Renzi che si è affrettato a dichiarare che il quesito è stato scelto dalla Cassazione (e fin qui non gli si può dar torto), anche il Quirinale ha tenuto a specificare che Mattarella ha soltanto firmato il decreto d’indizione, recependo automaticamente anche il quesito. Anche il Colle si è sfilato dunque dalla contesa, come se il Presidente della Repubblica fosse un insignificante impiegato ministeriale, un passacarte qualsiasi che vidima e firma pratiche burocratiche delle quali ignora il contenuto, e dunque la colpa, alla luce di tutto ciò, è senza ombra di dubbio della Cassazione, dalla quale però non sono arrivate dichiarazioni.
Dunque la Corte di Cassazione ha partorito di sua sponte un quesito così esageratamente sbilanciato e incompleto che, tra l’altro, richiama aspetti del tutto arbitrari della riforma (ricorda infatti l’abolizione del CNEL ma non parla del nuovo sistema di elezione del Presidente della Repubblica, o delle nuove disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare) o forse al Palazzaccio di Piazza Cavour c’è qualche “talpa” renziana? Pochi giorni fa è apparsa su molti giornali la notizia che il primo presidente della Suprema Corte Giovanni Canzio ha visto prolungato il suo incarico prolungato di un anno e mezzo tramite decreto di Matteo Renzi. A ogni modo entro la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare la sentenza del Tar sulla richiesta avanzata da M5S e Sinistra Italiana, e allora sapremo se potremo votare il 4 dicembre o se il voto sarà rimandato a data da destinarsi.

di Alessandro Di Marzio - 8 ottobre 2016  

REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 dicembre 2016, IL TESTO DELLA LEGGE










CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE  





Avvertenza: 
 
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza  assoluta  dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.  
Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si proceda al referendum popolare. 
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della legge 25 maggio 1970, n. 352.



Capo I 


MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
Art. 1. 
(Funzioni delle Camere). 

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2. 
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Art. 3. 
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4. 

(Durata della Camera dei deputati). 

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5. 
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). 

1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 7. 
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). 

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

Art. 8. 
(Vincolo di mandato). 

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 9. 
(Indennità parlamentare). 

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 10. 

(Procedimento legislativo). 

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Art. 11. 
(Iniziativa legislativa). 

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;

b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Art. 12. 
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). 

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».

Art. 13. 

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione). 

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 14. 
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione). 

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 15. 

(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). 

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 16. 
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza). 

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 17. 
(Deliberazione dello stato di guerra). 

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18. 

(Leggi di amnistia e indulto). 

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Art. 19. 

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). 

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 20. 
(Inchieste parlamentari). 

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II 


MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 21. 

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

Art. 22. 
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23. 

(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). 

1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati). 

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III 


MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 25. 

(Fiducia al Governo). 

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 26. 
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione). 

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 27. 
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione). 

1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

Art. 28. 
(Soppressione del CNEL). 

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV 


MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 29. 

(Abolizione delle Province). 

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 30. 
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione). 

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31. 
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). 

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). 

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;

c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;

e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 33. 
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione). 

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

Art. 34. 
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione). 

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

Art. 35. 
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza). 

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

Art. 36. 
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali). 

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V 


MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 37. 
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale). 

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI 


DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 38. 
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento). 

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».

6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;

b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;

c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;

b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».

16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».

Art. 39. 
(Disposizioni transitorie). 

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 40. 
(Disposizioni finali). 

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 41. 
(Entrata in vigore). 

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

                                                                   ____________


.......... E la formulazione del quesito referendario può ridursi solo a questo ?

 

07/10/16

SCUOLA/ Troppi compiti a casa? Genitori, usate bene il tempo dei bambini




                          


La questione dei compiti a casa ritorna ciclicamente a galla come un elemento di conflitto fra genitori e scuola, tanto che in passato ci sono stati dei ricorsi all'Osservatorio per i diritti dei minori: la novità di quest'anno è che un paio di genitori hanno reso pubblica la decisione di non far fare i compiti ai loro figli, nelle vacanze o durante la settimana, perché ritengono più utile stare con loro, o far fare loro attività ludiche e sportive. Il quesito si sdoppia: compiti sì o compiti no? E se la scuola decide che sì, e il genitore pensa che no, che fare?
La normativa in proposito è chiara: una prima circolare (per chi volesse leggere l'intero testo,è la C.M. 20 febbraio 1964, n. 6) considera che il lavoro svolto a scuola e quello svolto a casa concorrano entrambi alla formazione culturale dell'alunno, anche se il primo è più importante, e conclude che "costringere i giovani ad aggiungere alle quattro o cinque ore di scuola altrettante, o anche più, ore di studio individuale a casa, oltre agli eventuali riflessi dannosi sotto il profilo igienico, contribuisce a determinare una preparazione lacunosa … e precaria". La più recente C.M. 14 maggio 1969, n. 117, tuttora valida, addirittura precisa che il ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni delle scuole elementari e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo", provvedimento fra i più disattesi. Nelle singole scuole, il collegio dei docenti può deliberare le linee comuni che gli insegnanti dovrebbero seguire. 
Nel caso milanese riportato ieri da Repubblica, per la bambina Mariasole si parla di "otto ore", quindi di una scuola elementare a tempo pieno con un orario da metalmeccanico, in cui nelle quaranta ore settimanali dovrebbe ragionevolmente trovare spazio anche un'eventuale attività di recupero delle lacune personali (alle elementari!) che difficilmente avviene a casa, anche perché i bambini con lacune spesso provengono da famiglie che non sono in grado di aiutarli. Per inciso, uno dei Focus di Pisa (il n. 46) ha per titolo "I compiti a casa accrescono le disuguaglianze" e dopo aver riscontrato che non c'è un rapporto fra ore di studio a casa e apprendimento, nota che i quindicenni italiani studiano a casa in media nove ore la settimana, a fronte delle sei di media, superati solo dai russi, con dieci ore. 
Una quota non devastante di compiti a casa, secondo gli psicologi, può peraltro avere aspetti utili: sviluppa il senso della responsabilità e la capacità di organizzarsi, aiuta a perseguire un obiettivo e a riconoscere le proprie lacune. I genitori possono potenziare gli aspetti formativi fissando dei tempi per i compiti, aiutando il bambino a concentrarsi, dandogli fiducia e un aiuto quando serve, non certo sostituendosi a lui per fare un compito che è al di sopra delle sue forze, come non raramente capita. 
Se questa (ripeto, sto pensando ai bambini più piccoli) è l'utilità dei compiti a casa, il genitore che giustifica la scelta di non farli sbaglia pur avendo ragione: ha ragione, perché il tempo della scuola non può essere così pervasivo da bloccare ogni altra esperienza dopo le otto ore passate a scuola, ma sbaglia perché delegittima la figura del docente e con il suo esempio incoraggia il bambino ad agire di testa sua ogni volta che non è d'accordo con i suoi insegnanti. 
La scuola prevede ampi spazi in cui le famiglie possono fare presenti le loro istanze. La mamma di MariaSole è rappresentante di classe? Parla con le maestre e con il/la dirigente? Ha formalizzato il suo disagio magari cercando di coinvolgere altre famiglie e confrontandosi con loro? La giustificazione scritta alle maestre e tempestivamente resa pubblica mi pare una scelta certamente social, ma altrettanto certamente individualistica.

foto La Presse

06/10/16

APE, pensioni e ricatti





Si parla molto di pensioni in questi giorni. Dopo gli annunci estivi, in prossimità della scadenza referendaria su cui punta tantissimo, il Governo sta infatti facendo i salti mortali per trovare le risorse promesse e necessarie a recuperare un po’ di consenso. E non è facile considerando la crescita più bassa del previsto e le poche concessioni che arrivano dalla UE. A venirgli incontro ci sono solo i sindacati compiacenti che sembrano pretendere ben poco, contenti per lo più di essere tornati nella famosa "sala verde" della concertazione. 
Eppure sulle pensioni ci sarebbe parecchio da dar battaglia. La famosa "bomba sociale" che rischia di esplodere e a cui il governo sta provando a mettere una pezza non è nient'altro che il riflesso dell'allungamento dell'età pensionabile dovuta alla riforma Fornero, dei lavori precari e discontinui che spopolano nel mercato grazie alle leggi degli ultimi 15 anni e dei salari da fame con cui ci sfruttano i padroni. E allora l'idea che per andare in pensione a 63 anni e in condizioni da fame dobbiamo pure indebitarci con le banche ha proprio i tratti di un ricatto mafioso! Ce lo spiega Carmine Tomeo in questo bell'articolo apparso su La Città Futura.

(Un altro interessante approfondimento lo si può trovare su Sbilanciamoci)

Ed ecco arrivata la “soluzione” del governo Renzi alla disgraziata riforma Fornero sulle pensioni. Almeno a detta del presidente del Consiglio, che pochi giorni prima dell’intesa del 28 settembre tra governo e sindacati aveva affermato: "Ha avuto problemi grossi chi voleva andare in pensione e per la Fornero non ha potuto. Per queste persone faremo un anticipo della pensione che si chiama Ape".
L’acronimo sta per anticipo pensionistico. Si tratta della possibilità di andare in pensione a 63 anni: 3 anni e 7 mesi prima della pensione di vecchiaia. Sul piatto, il governo ha messo 6 miliardi di euro in tre anni, che serviranno anche per la quattordicesima per le pensioni minime, che si tradurrà, ha detto Renzi, in 80 euro al mese. Certo, annunciata pochi giorni dopo aver fissato la data per il referendum costituzionale, ricorda tanto le famose 80 euro in busta paga annunciate prima delle elezioni europee.Fin qui tutto bene, ma solo in apparenza. La riforma Fornero rimane lì dov’è e per gli esodati c’è solo una rassicurazione del presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano che l’ottava salvaguardia non salterà. Intanto alla riforma Fornero nessuno sogna di metterci mano; anzi, conviene che resti lì alle banche, al padronato ed al loro governo amico. Quello che nasconde l’Ape, dietro i mirabolanti annunci di Renzi, è scritto nell’intesa tra governo e Cgil, Cisl e Uil (che hanno mostrato solo poche, moderate e tra loro differenti perplessità).

In sintesi, con l’Ape un lavoratore che vuole andare in pensione sarà costretto ad accendere un mutuo da restituire a rate per vent'anni. Ovviamente il prestito prevede la restituzione con interessi e la stipulazione di un’assicurazione che, è stato calcolato, potrà valere anche il 30% dell’Ape. In pratica, un lavoratore, per accedere ad un diritto, alla meritata pensione dopo decenni di fatiche, è costretto ad ingrossare i profitti di banche e assicurazioni.
La situazione è quindi questa: PD e centrodestra hanno votato la riforma Fornero che ha aumentato l’età pensionabile, impedendo così ai lavoratori di accedere ad un sacrosanto diritto. Ora, PD e centrodestra costringono i lavoratori che per qualsiasi motivo (disoccupazione in età da pensione, stanchezza dopo decenni di fatiche che costringono al riposo) hanno bisogno di anticipare, rispetto alla riforma Fornero, l’età pensionabile, è costretto a chiedere un prestito per avere una pensione. Per ripagare il prestito, il pensionando dovrà rinunciare fino al 25% dell'assegno pensionistico che probabilmente già non garantirà un'esistenza dignitosa, peraltro ridotto per non aver versato gli ultimi 3 anni e 7 mesi di contributi e restituire, infine, una cifra che si avvicina al doppio del prestito.
Questa operazione il governo Renzi la descrive come una generosa soluzione ai problemi di accesso alla pensione che i governi di larghe intese tra Pd e centrodestra hanno creato. E invece, per le modalità con cui è stata congegnata, l’operazione ricorda tanto lo stile mafioso che prima ti brucia l’auto e poi ti costringe a pagare il pizzo per avere protezione.
Certo, nell’intesa si parla anche di Ape agevolata per categorie di lavoratori maggiormente bisognosi (di cui, però, non si definisce alcun criterio) interamente a carico dello Stato. Ma, poichè nell’intesa non si accenna al recupero dell’evasione fiscale o ad una tassa sui grandi redditi, è facile prevedere che l’Ape sarà finanziata con la fiscalità generale: in pratica la pagheranno gli stessi lavoratori. E inoltre rimane intatta la natura di questa manovra che si prefigura già in maniera chiara come un grosso affare per banche, istituti finanziari e aziende.
Infatti Boccia, il presidente di Confindustria, gongola e sottolinea il «clima di leale confronto tra Governo e parti sociali» che «è una grande valore per il Paese». E lo afferma a ragione, dal suo punto di vista, dal momento che l’intesa prevede, per l’uscita anticipata del lavoratore, che l’azienda versi all’Inps “una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro” per liberarsi di lavoratori da sostituire con altri lavoratori che però, grazie al Jobs act, saranno più precari, con meno diritti, più ricattabili. Questo perché l’Ape potrà essere adottata dalle aziende, non solo in caso di crisi (e già ne guadagnerebbero, sottraendosi, ad esempio, alle trattative sugli incentivi all’uscita anticipata), ma anche - si legge nel verbale dell’intesa - “per governare i processi di turnover aziendali”.
L'aspetto generale del meccanismo, sta nel costringere i lavoratori ad ingrossare i profitti di banche, assicurazioni e padronato, affinché possano accedere alla pensione, cioè per vedersi restituire il proprio salario differito. È un altro passo verso la privatizzazione dello stato sociale, che i lavoratori hanno conquistato con le loro lotte, ma che banche, istituti finanziari e aziende vedono come una fonte di profitto.
E non si fermeranno qui, come dimostrano le pretese padronali sui nuovi contratti collettivi che tendono alla liquidazione della sanità pubblica a favore di un fondo per la sanità integrativa.
La linea è chiara: al padronato si concede di mettere le mani ovunque possano fare profitto, sulle spalle dei lavoratori costretti a subire la legge Fornero sulle pensioni ed il Jobs act. Non si fermeranno da soli, occorre costruire l'opposizione politica e sociale alla loro arroganza.

di Clash City Workers (sito)  - giovedì 6 ottobre 2016 

Riforma Costituzionale " Nessuna semplificazione, il nuovo Senato è tutto una Camera di incertezze "



Lo slogan: la riforma costituzionale supera il bicameralismo perfetto e accelera le procedure. È proprio così? Andiamo a vedere le carte

Milleproroghe: iniziata prima chiama fiducia in Senato
 
 
Lo slogan: la riforma costituzionale garantisce più celerità nell’approvazione delle leggi e supera il bicameralismo paritario che finora ha causato perdita di tempo nel passaggio fra Camera e Senato. Il Sì al referendum confermerà l’attribuzione di larga parte del potere legislativo alla Camera, riservando al Senato solo competenze di rilievo territoriale. La realtà corrisponde allo slogan? Partiamo dalla composizione del nuovo Senato, che dovrebbe scendere da 315 a 100 persone; “dovrebbe”, perché di questo ramo del Parlamento faranno parte a vita, come oggi, gli ex presidenti della Repubblica (che però non rientrano nel calcolo), più un numero fino a cinque di personalità nominate dal Capo dello Stato: è il tetto massimo, quindi potrebbe anche essere inferiore. La quota certa è quella di 95 componenti indicati dalle regioni: 21 sindaci, uno per ogni consiglio regionale, e 74 consiglieri regionali, scelti da ciascuna Regione in relazione alla popolazione residente, con un minimo di due per Regione.
Non sono noti i criteri per individuare i consiglieri-senatori: nella Costituzione vi è un generico rinvio a una legge di attuazione, chiamata a garantire criteri di proporzionalità che salvaguardino le minoranze. Ma non si comprende come questa garanzia possa realizzarsi quando i senatori da indicare sono soltanto due (il che accade per 7 Regioni): con un mutamento così profondo del Senato, la modalità di composizione di esso è un mistero. Il nuovo Senato sarà un’assemblea la cui composizione varierà in continuazione, dal momento che ciascun senatore resta in carica fino a quando durano la consiliatura della Regione o del Comune da cui proviene. La prima ricaduta è che non si riuscirà mai a capire quale è la maggioranza, e questo, in un sistema che vanta semplificazione, ha riflessi di segno opposto: la stabilità è una delle condizioni dell’efficienza. È sufficiente ricordare che nella legislatura 2006/08 la differenza di maggioranza era determinata al Senato dalla presenza in aula dei 5-6 senatori a vita: l’incertezza che allora dipendeva dalle condizioni di salute di un numero così ristretto di componenti oggi diventa strutturale e complessiva. Nelle materie per le quali dovrà avere interlocuzione col nuovo Senato il Governo non potrà ricorrere al voto di fiducia, che è rimasto solo nel rapporto con la Camera.
Quanto alle materie di competenza, il nuovo art. 78 Cost. lascia che lo stato di guerra sia dichiarato dalla sola Camera dei deputati; il nuovo art. 79 conferisce l’esclusiva alla Camera per amnistia e indulto; il nuovo art. 94 riserva solo alla Camera il potere di concedere o revocare la fiducia al Governo. È accettabile che passi così significativi nella vita della Nazione prescindano dalla valutazione del Parlamento nella sua interezza?

Localismi e norme comunitarie
Per altro verso, secondo l’art. 55 il Senato partecipa «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Ue». È un caso probabilmente unico al mondo di competenza sovranazionale per un ramo del Parlamento di impostazione localistica (lo stesso art. 55 precisa che il nuovo Senato «rappresenta le istituzioni territoriali», non la Nazione, a differenza della Camera) in un contesto nel quale buona parte delle norme che regolano la nostra vita quotidiana sono di provenienza comunitaria. Immaginiamo che il sindaco di Velletri sia scelto dalla regione Lazio per andare al Senato: quale attinenza ha il suo profilo istituzionale con la «formazione e l’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Ue»? Sappiamo peraltro che il Governo nazionale partecipa agli organismi comunitari: come si coordina la sua azione, che anch’essa partecipa alla formazione e alla attuazione degli atti dell’Ue, con quella del Senato? E che cosa accade se vi è un dissenso fra Senato e Governo sull’attuazione della politica europea, nel momento in cui il Governo non ha neanche l’arma della fiducia per far passare la propria linea? Come viene composto un eventuale conflitto? Si va davanti alla Corte costituzionale? E dove finiscono l’efficienza e la rapidità delle decisioni?

Foto Ansa

ottobre 6, 2016Alfredo Mantovano
 

Riforma Cistituzionale "Pasticcio costituzionale che non si può votare"


 


Prima di esprimere qualunque valutazione in merito, sottopongo alla pazienza del lettore il testo di modifica dell’articolo 70 della Costituzione, così come è stato elaborato dai cervelloni al timone del Paese.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Articolo 70 – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati”.
Ora, mi chiedo e chiedo a quanti abbiano avuto lo stomaco di leggere e digerire un simile polpettone normativo: si può realisticamente andare a votare per un così incomprensibile geroglifico costituzionale? Io penso proprio di no. Se le evidenti aspettative legate ad una semplificazione del sistema politico e istituzionale hanno partorito questa montagna di bizantinismi in salsa renziana stiamo messi veramente male, signori miei. In tale, prolisso esercizio di gattopardismo costituzionale emerge in modo molto evidente l’errore politico di un personaggio il quale, per voler tutto cambiare senza cambiare nulla, rischia addirittura di peggiorare le cose.
Di fronte a questo scempio del buon senso l’elettore medio, a cui era stato promesso il regno della chiarezza politica, si domanderà per quale disgraziato motivo il mago di Firenze non abbia semplicemente chiesto loro di abolire del tutto il Senato della Repubblica, evitando di mettere in piedi il summenzionato pasticciaccio brutto. In quel caso sarebbe stato molto difficile per il fronte del “No” giustificare l’opposizione ad un provvedimento che avrebbe facilitato non poco la decisione politica del Governo di turno. Ma per adottare una linea tanto coraggiosa ci vogliono statisti con gli attributi e non una schiera di azzeccagarbugli dalla parlantina facile.

di Claudio Romiti - 06 ottobre 2016
fonte: http://www.opinione.it

05/10/16

Lampedusa invasa dalla melassa buonista



 



Ieri l’altro l’Italia dei “buoni” si è ritrovata a Lampedusa per commemorare la “Giornata del migrante”.
La data del 3 di ottobre non è stata scelta a caso: ricorda il naufragio avvenuto tre anni fa nel quale persero la vita, davanti alle coste di Lampedusa, 368 immigrati. Da quel tragico giorno del 2013 le cose però non sono cambiate. Anzi, se possibile sono peggiorate. I clandestini continuano a mettersi in mare e in tanti continuano a morire, nonostante gli improbi sforzi degli uomini della nostra forza navale che fanno quello che possono. E anche oltre. E il Governo? Il “Palazzo” si concede alle commemorazioni con l’intento di autocelebrarsi. Per parlare bene di se stesso ha inondato i media e l’opinione pubblica di una quantità straordinaria di melassa buonista. Che spettacolo penoso quel ministro dell’Interno ritratto in posa nell’atto di lanciare in mare una corona di fiori! Roba da anni Cinquanta, da cinegiornale Incom. Piuttosto che autoincensarsi, dovrebbero andare a nascondersi per la vergogna questi nostri governanti. Vogliamo dirla tutta? L’implementazione del soccorso in mare nel Canale di Sicilia si è trasformata nel più efficace spot per gli affari criminali dei trafficanti di corpi e di anime. Già! Perché il miraggio del salvataggio appena salpati dalle coste africane è costato la vita a 11.400 persone negli ultimi tre anni. Soltanto nel 2016 i morti in mare sono stati 3.498, stando ai dati forniti dall’Unhcr per il Sud Europa. Sono numeri da conflitto bellico, eppure nessuno di quelli che occupano la stanza dei bottoni sembra preoccuparsene.
Evidentemente, nella macabra contabilità di questo dramma dei nostri tempi gli annegati vengono considerati danni collaterali sostenibili. Ci siamo sentiti ripetere fino allo sfinimento che al flusso incontrollato di clandestini non c’è rimedio: non si possono alzare muri in mezzo al mare. Ma si tace della possibilità di fermare questo traffico di morte alla fonte, sulle coste africane. Fino a qualche tempo fa la sinistra compagnia che ci governa si faceva scudo del pretesto che la Libia fosse nel caos e quindi nessun accordo avrebbe potuto essere validamente stipulato con le autorità locali. Ora anche questo sbilenco paravento è crollato. Il governo italiano ha riconosciuto il governo di unità nazionale insediato a Tripoli. Lo ritiene talmente legittimo come interlocutore che manda uomini e mezzi per installare a proprie spese un ospedale da campo destinato ad assistere e curare i combattenti feriti dell’area di Misurata. Roma si prodiga per aiutare la ripresa libica ma non trova la forza per imporre una soluzione sulla questione del traffico dei clandestini? Non può o non vuole? Comunque sia è grave che non si provveda.
Codici alla mano, si commette reato anche solo omettendo di agire quando le circostanze lo imporrebbero. Gli occupanti dei “sacri palazzi” del potere vanno a fare passerella a Lampedusa? Se fossero persone serie dovrebbero andare a costituirsi nella prima caserma dei carabinieri perché quelle morti in mare le hanno sulla coscienza. Mentre il teatrino buonista andava in scena ieri l’altro, nelle stesse ore venivano soccorsi dalle navi in servizio nel Canale di Sicilia oltre 6mila immigrati. È come se un intero paesino della nostra provincia fosse nato in una notte. Esageriamo? Niente affatto. I numeri dicono che i comuni italiani con una popolazione inferiore a 5mila abitanti sono il 69,82 per cento del complesso delle municipalità. Con le frontiere settentrionali sbarrate, dove li metteremo i nuovi arrivati? Mica l’Italia ha l’estensione della Groenlandia. E non si tiri fuori la fregnaccia dell’accoglienza diffusa perché a furia di distribuire ospiti in accoglienza forzata tra qualche tempo saranno gli italiani a doversi cercare una qualche riserva indiana in cui rinchiudersi per non estinguersi. Che bella prospettiva ci attende!

di Cristofaro Sola - 05 ottobre 2016