CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo
ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e
quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed
esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi
della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei
casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché
all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti
costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle
decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e
delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e
l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle
politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere
pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla
legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque
senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni
dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due;
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi
delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le
modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della
Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro
sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica
sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle
cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate
in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di
cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali
dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio
sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65,
primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80,
secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono
essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi
approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso
il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione
all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni
dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera
dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla
Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che
può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla
data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio
regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare
osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei
deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la
Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di
sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla
seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di
legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione
delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce
condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo,
nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di
attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma,
presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti,
che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di
pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per
quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di
esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi
dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le
leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica
dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81,
sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di
deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge
indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia
iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia
in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta
giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo
70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere
differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame
da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge.
Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i
limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del
disegno di legge».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima
della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità
costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato
presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o
da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro
dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non
può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il
termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per
la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità
costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo
73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto
adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in
legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da
ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni
della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle
seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei
casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma
dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla
loro pubblicazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite
dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di
legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma,
con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi
forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per
vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di
legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica
entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati.
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci
giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione,
che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non
possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle
finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo
stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).
1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di
ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati,».
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere
autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati
autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che
autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 83
della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per
l'elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei
tre quinti dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse
e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente
della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel
caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato
convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
della Camera nuova».
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati
indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato
indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle
seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è
sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o
revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la
trasparenza dell'amministrazione».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione delle Province).
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m),
limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche
sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e
all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al
commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo
Stato e la Regione interessata».
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi;
tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla
disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della
salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento
scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della
ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e
integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio
sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative
infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente
ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni
sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e
aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza
delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale
e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;
in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle
attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,
di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della
Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata
alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie
non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela
dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo
in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le
rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato
di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di
competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,
nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto
dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano
il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle
Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti
indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole:
«Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di
motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere
reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di
organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive
funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario
dell'ente».
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite
dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di
Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza».
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del
Senato della Repubblica».
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un
terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è
sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi
all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione
di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è
sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i
Comuni».
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole:
«, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di
Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole:
«alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad
una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole:
«della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le
parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i
Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della
Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento
riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei
deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera
competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera
dei deputati».
16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al
primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole:
«componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri
componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono
sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per
l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della
Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola
lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di
candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi
attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale
quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di
candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in
numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di
presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono
assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di
resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata
l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un
consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di
un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato
eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti
della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il
numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento
precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero
corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si
procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato
della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente
articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della
Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data
di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al
periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi
Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro
insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è
approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della
Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni
effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti
alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in
ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo
non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione,
come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale,
alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale
nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono
attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso
motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le
leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione
dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte
costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di
cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e
regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai
sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle
relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo
120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le
funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è
affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al
patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione
delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli
altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico
gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto,
compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale,
entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo
criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale
delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego
coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di
collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che
adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono
raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi
ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da
approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso
esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere
definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti
di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane,
fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area
vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in
materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle
circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della
Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma,
come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non
possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto
conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e
le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati
secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in
base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni
consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva
alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale
si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento
di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39,
commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata
applicazione.
____________
.......... E
la formulazione del quesito referendario può ridursi solo a questo ?