 
CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE  
Avvertenza: 
 
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato 
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta 
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera 
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza  assoluta  dei 
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.  
Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila 
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si 
proceda al referendum popolare. 
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della legge 25 maggio 1970, n. 352. 
Capo I 
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
 
Art. 1. 
(Funzioni delle Camere). 
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo
 ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e
 quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed 
esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi 
della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei 
casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché 
all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti 
costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle 
decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e
 delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle 
politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere 
pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla 
legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». 
Art. 2. 
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque 
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque 
senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di
 Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri 
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni
 dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; 
ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa 
applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione 
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi 
delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in 
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 
consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le 
modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di 
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della 
Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro 
sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o 
locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della 
composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3. 
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che 
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, 
scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 
sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4. 
(Durata della Camera dei deputati). 
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5. 
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle 
cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate
 in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). 
1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; 
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di 
assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che
 lo richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7. 
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). 
1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica 
elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Art. 8. 
(Vincolo di mandato). 
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9. 
(Indennità parlamentare). 
1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 10. 
(Procedimento legislativo). 
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
 costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle 
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze 
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di 
cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la 
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali
 dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio 
sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme
 generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e
 di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, 
primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, 
secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono 
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, 
secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono 
essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi
 approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è 
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci 
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di 
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può 
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera 
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della 
Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso
 il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia 
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. 
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione 
all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni 
dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera 
dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato 
della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo 
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri 
componenti. 
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla
 Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che 
può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla 
data della trasmissione. 
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali 
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi 
regolamenti. 
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio 
regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare 
osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati». 
Art. 11. 
(Iniziativa legislativa). 
1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei 
deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la 
Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di
 sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla 
seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di
 legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
 limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione
 delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce 
condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, 
nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. 
Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di 
attuazione».
Art. 12. 
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). 
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, 
presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, 
esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva 
articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, 
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi
 dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con 
votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
 dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, 
che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la 
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
 della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla 
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un 
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
 sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di 
pubblicità dei lavori delle Commissioni. 
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia 
costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per
 quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione
 a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di 
bilanci e consuntivi. 
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di 
esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi 
dell'articolo 70. 
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le 
leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica 
dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, 
sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di 
deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge
 indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia 
iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia 
in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta
 giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo
 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere 
differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame 
da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge.
 Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i 
limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del 
disegno di legge». 
Art. 13. 
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione). 
1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima 
della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità 
costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato 
presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o
 da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro 
dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non
 può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il 
termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per
 la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità
 costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità 
costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo
 73, secondo comma».
Art. 14. 
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione). 
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la 
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 
deliberazione. 
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto 
adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in 
legge è differito di trenta giorni. 
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata». 
Art. 15. 
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). 
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, 
totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, 
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla 
votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da 
ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni 
della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 16. 
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza). 
1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono
 appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle 
seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione 
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei
 deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei
 casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma 
dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla 
loro pubblicazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite 
dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di 
legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, 
con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina 
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento 
delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non 
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
 medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi 
forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per
 vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di 
legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica 
entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. 
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci 
giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, 
che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non
 possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle 
finalità del decreto». 
Art. 17. 
(Deliberazione dello stato di guerra). 
1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo 
stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18. 
(Leggi di amnistia e indulto). 
1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di 
ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei 
deputati,».
Art. 19. 
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). 
1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere 
autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati 
autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che 
autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
Art. 20. 
(Inchieste parlamentari). 
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di 
pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su
 materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. 
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una 
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo 
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione 
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e 
le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». 
Capo II 
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
Art. 21. 
(Modifiche all'articolo 83 
della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per 
l'elezione del Presidente della Repubblica). 
1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal 
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti 
dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 
tre quinti dei votanti».
Art. 22. 
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica). 
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse
 e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente 
della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel 
caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato 
convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la 
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua 
cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione 
della Camera nuova».
Art. 23. 
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). 
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati
 indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato 
indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle 
seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è 
sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati). 
 
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III 
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
Art. 25. 
(Fiducia al Governo). 
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la 
fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o 
revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26. 
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione). 
1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27. 
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione). 
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la 
trasparenza dell'amministrazione».
Art. 28. 
(Soppressione del CNEL). 
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Capo IV 
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
Art. 29. 
(Abolizione delle Province). 
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 30. 
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione). 
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le 
materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), 
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), 
limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche 
sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e 
all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al 
commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del 
territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello 
Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel 
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in 
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
 La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo
 Stato e la Regione interessata».
Art. 31. 
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). 
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
 Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
 cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; 
tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema 
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
 coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla 
disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
 diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della
 salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento 
scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della 
ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e 
integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
 disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione 
professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni 
fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio 
sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative 
infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, 
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente 
ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni 
sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di 
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e
 aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza 
delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale
 e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di 
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di 
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito 
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; 
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi 
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; 
in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle 
attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e 
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,
 di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito 
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della 
Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
 di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata
 alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie
 non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela 
dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela 
dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie 
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione 
degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e 
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione 
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello
 Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo 
in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le 
rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato 
di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di 
competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, 
nel rispetto della legge statale o regionale. 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
 promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazione di organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato». 
Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). 
1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la 
semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo 
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni 
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei 
beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 33. 
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione). 
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto 
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare 
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro 
territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto 
dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica
 e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di 
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano 
il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle 
Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti
 indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono 
condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà 
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato 
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio 
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla 
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di 
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di 
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
 garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». 
Art. 34. 
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione). 
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: 
«Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di 
motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere
 reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di 
organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive 
funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario
 dell'ente».
Art. 35. 
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza). 
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite 
dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di 
Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi 
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella 
rappresentanza».
Art. 36. 
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali). 
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è
 sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del 
Senato della Repubblica».
Capo V 
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 
Art. 37. 
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale). 
1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un 
terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e
 due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo VI 
DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 38. 
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento). 
1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle 
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro 
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo 
non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. 
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 
4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le
 Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne 
dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a
 maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle 
seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è 
sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono 
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle 
seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi 
all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione
 di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è 
sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i 
Comuni».
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: 
«, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di 
Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: 
«alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei 
deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad 
una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla 
Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: 
«della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le 
parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i 
Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 
1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della 
Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento 
riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei 
deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera 
competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera 
dei deputati».
16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al
 primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere»
 sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: 
«componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri 
componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono 
sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39. 
(Disposizioni transitorie). 
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore 
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, 
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per
 l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della 
Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola 
lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi 
territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di 
candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi 
attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale 
quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di 
candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in 
numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di 
presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono
 assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di
 resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in
 mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la 
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata 
l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un 
consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di 
un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato 
eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti 
della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il 
numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
 costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento 
precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero 
corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
 medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le 
disposizioni di cui al comma 1. 
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si 
procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del 
Senato della Repubblica. 
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 
della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato 
della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente 
articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della 
Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di 
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data
 di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al 
periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o 
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi 
Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro
 insediamento. 
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale. 
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, 
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è 
approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della 
Camera dei deputati di cui al comma 4. 
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della 
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni 
effetto, quali membri del Senato della Repubblica. 
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore 
delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti 
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti 
alla medesima legge costituzionale. 
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a 
quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, 
come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in
 ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo 
non può essere inferiore a dieci giorni. 
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, 
come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, 
alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale 
nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono 
attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica. 
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data 
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso 
motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente 
legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera 
dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le 
leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione 
dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte 
costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
 trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di 
cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente 
legge costituzionale. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui 
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla 
presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e 
regolamentari a quanto ivi stabilito. 
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di 
entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad 
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai 
sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come
 modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale. 
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge 
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei 
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e 
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti 
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo 
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui 
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente 
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e
 resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle
 relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 
120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle 
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, 
come modificato dalla presente legge costituzionale. 
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le 
funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della
 presente legge costituzionale. 
Art. 40. 
(Disposizioni finali). 
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso.
 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
 nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è 
affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al 
patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione 
delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli 
altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto 
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico 
gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, 
compresa quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti 
monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei 
gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, 
entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la 
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo 
criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale 
delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego 
coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di 
collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del
 Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che 
adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono 
raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi 
ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da 
approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso
 esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere 
definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti 
di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del 
Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i 
rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. 
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, 
fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area 
vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in 
materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle 
circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della 
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. 
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della 
Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, 
come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non
 possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto
 conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla 
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e
 le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati 
secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della
 presente legge costituzionale. 
6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
 sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in 
base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni 
consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da 
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41. 
(Entrata in vigore). 
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo
 a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva 
alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale 
si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento 
di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, 
commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata 
applicazione.
                                                                   ____________ 
.......... E 
la formulazione del quesito referendario può ridursi solo a questo ?