“Chiunque
propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del
partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie,
anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita
di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente
riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al
primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso
strumenti telematici o informatici».
.
Questo il testo licenziato dalla Camera dei Deputati. Come insegnano
nella facoltà di Giurisprudenza fin dal primo anno di corso, quando
si studiano i principi generali del diritto, la prima regola
d’interpretazione della norma è l’analisi del significato letterale
delle parole che la compongono.
Dunque, cominciamo ad analizzarne la prima parte: “chiunque
PROPAGANDA le IMMAGINI o i CONTENUTI PROPRI del PARTITO fascista o del
partito nazionalsocialista tedesco ovvero delle relative ideologie…”.
Cominciamo dai complementi oggetti e di specificazione: cosa significa “immagini del partito”? Che cos’è l’immagine del partito? La fotografia della sua sede? Le foto ricordo del suo congresso? La fotografia del suo fondatore o dei suoi dirigenti? C’è di che far viaggiare la propria fantasia. Una cosa è certa: non può riferirsi ai simboli, perché questi sono richiamati in seguito
e, in tal caso, dovendo forzatamente presumersi che il legislatore
abbia voluto dare un senso a ciò che ha scritto, bisogna che un altro
significato a quell’ipotesi di condotta lo si dia. La verità è che ci
troviamo di fronte ad una prosa involuta, che fa leva non su una catena
sensata di concetti, ma sull’efficacia suggestiva delle parole,
“propaganda”, “immagini”, “partito fascista e nazionalsocialista”, senza curarsi se il collegamento fra loro esprima dei concetti sufficientemente percepibili e chiari, cosa che nel diritto penale, dove vige il principio di necessaria determinatezza del precetto, è decisiva.
Sembra di assistere ad una nuova versione del film E.T. “E.T. ….casa…telefono”, “Propaganda…immagini… partito fascista…”, con la differenza che il simpatico extraterrestre almeno si fece capire e riuscì a comunicare coi suoi lontani parenti.
Stando dunque all’interpretazione letterale che si riesce a estrarre
da codeste parole sconnesse, una foto ricordo della gitarella fuori
porta di un capomanipolo con moglie e pupi vestiti da giovani italiani e
da balilla, o il ritratto del nonno vestito da maresciallo della
milizia, potrà costituire una condotta punibile con la galera e
meritevole di essere addirittura inserito nei delitti contro la personalità dello (parola grossa se riferita al nostro) Stato.
Passiamo al secondo complemento oggetto: i contenuti propri del partito.
Cosa sono, di grazia? La prima cosa che viene in mente al comune
mortale (dopo il vivido ricordo della prosa sgangherata di Peppone,
pazientemente corretta, per pietà cristiana, da Don Camillo), è “le idee tipiche del partito, le sue concezioni politiche”;
questa interpretazione è però da respingere perché alle “ideologie”
(espressione che corrisponde ai concetti su richiamati) si fa
riferimento subito dopo. Se sintassi e grammatica hanno un senso e
l’italiano non è un’opinione, l’apprendista legislatore ha pure previsto
un “contenuto del partito”; dunque, a seconda dei gusti,
il partito può essere, a scelta, una lattina, una vasca da bagno, una
bacinella, una bottiglia, un bidet, una tanica o, per i più raffinati,
una scarpetta femminile tacco dodici dove versare un po’ di champagne.
Bene, anzi benissimo.
Passiamo all’ultima combinazione tra complemento oggetto e di specificazione: “le immagini… delle relative ideologie” (del partito fascista e di quello nazionalsocialista).
Come si fa a dare l’immagine, in senso stretto, di una nozione
astratta? Pare che qualcuno sia riuscito persino a fotografare i
fantasmi, ma un’idea, un sentimento, una passione, una virtù finora nessuno è mai riuscito a ritrarla.
Forse che l’onorevole Fiano, guardandosi allo specchio, abbia colto
l’immagine dell’intelligenza e abbia ritenuto che anche l’ideologia ne
possieda una? Dubitiamo fortemente della premessa maggiore di questo
traballante sillogismo, ma in ogni caso si tratterebbe di un simbolo e,
per la contraddizione (interpretativa) che non lo consente, visto che la
“simbologia” è già richiamata in seguito, non resta che relegare anche quest’ulteriore ipotesi di condotta vietata nello sgabuzzino dello stupidario semantico.
Passiamo all’inciso successivo: “…anche solo attraverso la
produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti
persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti ovvero ne
richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità …”
Queste ulteriori modalità di condotta si riferiscono al “propagandare” le immagini e i contenuti eccetera eccetera.
Perché “anche solo attraverso” ? La congiunzione “anche”
era più che sufficiente ad esprimere un valore concessivo, analogico,
aggiuntivo alla nozione (si fa per dire, vista la sua fumosità,
incomprensibilità, inutilità, idiozia) che si richiama. “Anche attraverso” non esprimeva forse lo stesso concetto?
Certamente sì, ma poiché questi somari dubitano del
significato di quello che scrivono, visto che non lo capiscono bene
neanche loro (pretendendo però che i destinatari dei loro strafalcioni
lo comprendano), allora aggiungono delle parole inutili con cui pensano
di rafforzare il valore dei loro ragli.
Compare, inoltre, un’altra contraddizione d’ordine semantico, che
vale la pena sottolineare. Qui entra in gioco il predicato verbale : “propagandare”. L’espressione richiama l’idea di uno scopo, di una finalità, come osserva il vocabolario Treccani che lo definisce: “diffondere a fine di propaganda”.
Se, dunque, la portata della prima parte della norma pare, alla luce di questo significato, attenuata dalla necessità di una finalità “propagandistica”
(delle ideologie fascista o nazionalsocialista), con l’esclusione della
punibilità di coloro che “diffondono” semplicemente “immagini e
contenuti” senza scopi di propaganda, ossia di raccolta del consenso
(salvo poi capire come questa indagine sull’elemento piscologico potrà
mai compiersi), questa interpretazione liberale viene immediatamente smentita dall’inciso che abbiamo iniziato prima a esaminare.
Infatti, la “propaganda” può anche (solo) realizzarsi con la
produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni, o anche col
semplice “richiamo” alla simbologia. Il che sta a significare che si
considera propaganda qualsiasi forma di diffusione, anche a fine di lucro, di oggetti riferiti all’ideologia fascista o nazionalsocialista, o la semplice esposizione (“richiamo”) dei relativi simboli.
Il bello è che questi manipolatori della lingua e dei suoi comuni significati – la loro propensione al controllo del linguaggio viene da lontano – avrebbero potuto usare, fin dall’inizio il verbo “diffondere”,
ma l’hanno introdotto, sostantivandolo, successivamente come formula di
chiusura volta ad allargare lo spettro delle condotte vietate.
Si inizia introducendo il verbo “propagandare” –
espressione orribile, quindi adatta alla loro prosa scadente (riflesso
di una povertà di pensieri), ma capace di esprimere un’idea di pericolo,
di epidemia, di agguato e che parrebbe limitare il quadro a condotte
finalisticamente orientate – ma si finisce poi per tradirne il concetto.
La destrutturazione del linguaggio e dei suoi comuni significati si
accompagna ad un’ipocrita quanto schizofrenica tecnica di redazione. “Il legislatore è un cane!”,
esclamava il mio compianto professore di procedura penale, uomo di
sinistra ed eccellente, onesto, studioso di diritto, riferendosi alle
norme emanate negli anni Ottanta e Novanta in occasione delle cosiddette
legislazioni di emergenza. Quale animale potrebbe oggi rappresentare il livello di competenza tecnico-giuridica dei nostri legislattori comici?
Non sono però soltanto dei somari della lingua e del diritto. Sono
pure dei guappi. Sbattono i pugni sul tavolo, ringhiano e si fanno
beffe, forti della propria arroganza – loro, i democratici, i difensori
della costituzione – delle interpretazioni che la Corte costituzionale
ha, da decenni, fornito alle norme sulla legge Scelba, precisando che
qualsiasi atto di propaganda, apologia, gestualità, richiamo,
esaltazione può trovare punizione solo se concretamente idoneo a
ricostituire il disciolto partito fascista.
Soltanto in questo modo, ebbero a precisare i giudici costituzionali,
seguiti poi dalla giurisprudenza di legittimità, quelle norme possono
sopravvivere al confronto con le – gerarchicamente superiori –
disposizioni della costituzione, che prevedono la più ampia libertà di
pensiero e di manifestazione delle idee.
Questi somari prepotenti pretendono invece, introducendo nuove
disposizioni di legge in contrasto con quell’autorevole interpretazione,
visto che le hanno partorite loro, di passarla liscia, come se i
principi di diritto emessi dalla Corte costituzionale in relazione alla
legge Scelba – di cui la proposta di legge Fiano è una banale
scopiazzatura – non possiedano un valore assoluto e non li
riguardino. Infatti, sono dei guappi proprio per questo; fanno la voce
grossa e credono che nei quartierini che bazzicano siano loro a
comandare. L’antifascismo è “cosa loro”. Somari della lingua. E guappi
del diritto.
di Gianni Correggiari
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https://www.riscossacristiana.it - 14 SETT 2017