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Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai.

(Bertrand Russell)

19/09/16

Vicenda Marò - India "Perché la giurisdizione indiana sui Marò fa acqua da tutte le parti"








Avevo intenzione di dedicare il mio nuovo post alla questione migratoria, ma l’ultimo articolo pubblicato sulla vicenda dei Marò ha trovato alcune contestazioni, cui ho deciso di rispondere sempre in punto di diritto. In particolare, mi si rimproverava il fatto che la Convenzione di Montego Bay disciplini solo i fatti avvenuti in alto mare, così ho deciso – tralasciando per il momento tutte le altre norme di Diritto del Mare interessate dalla vicenda dei Marò - di dimostrare che, in qualunque porzione di acqua l’incidente sia avvenuto, la giurisdizione non appartiene all’India bensì all’Italia.

Cominciamo.
Il diritto internazionale unanimemente condiviso ripartisce le acque in mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva, piattaforma continentale e alto mare. La Convenzione di Montego Bay del 1982, che sostituisce (per gli Stati che l’hanno firmata e ratificata, ben 167) le precedenti Convenzioni di Ginevra del 1958 sul tema, disciplina tutte queste porzioni di mare, stabilendone l’ampiezza, i metodi di misurazione, i diritti e poteri dello Stato costiero nonché quelli delle navi battenti bandiera di Stati terzi.
Il mare territoriale è parte integrante del territorio di uno Stato e su di esso lo Stato costiero esercita tutti i poteri che esercita sulla terraferma. Secondo la Convenzione di Montego Bay (art. 12), può raggiungere l’estensione massima di 12 miglia marine; il che significa che uno Stato può stabilire il proprio mare territoriale anche al di sotto di tale estensione, ma non può superarla.
La zona contigua (art. 33) può raggiungere al massimo 24 miglia marine. Quindi, se uno Stato decide di costituirla, dalla linea di costa fino alle 12 miglia marine è mare territoriale, dalle 12 miglia in poi (fino a massimo 24 miglia) è zona contigua. I poteri che lo Stato costiero esercita su di essa riguardano solo le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, avvenute entro il suo territorio o mare territoriale, e le violazioni di leggi e regolamenti riguardanti il passaggio inoffensivo di navi di Stati terzi all’interno del proprio mare territoriale.
La zona economica esclusiva raggiunge un’estensione massima di 200 miglia marine (art. 57) e su questa porzione di mare lo Stato costiero ha giurisdizione (art. 56) solo su questioni inerenti “l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo” nonché su “i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino”. Gli altri Stati hanno piena libertà di navigazione e sorvolo, posizionamento di cavi sottomarini e attività similari. In più, gli Stati cosiddetti land-locked (che quindi geograficamente non hanno l’accesso al mare) possono venire in questa zona a pescare e comunque ad attingere alle risorse ittiche e biologiche disponibili in eccedenza.
La piattaforma continentale (art. 76) comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale (quindi dalle 12 miglia marine in poi) attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre di uno Stato fino all'orlo esterno del margine continentale o, fino a una distanza di 200 miglia marine, se il margine continentale si ferma prima. Lo Stato costiero esercita diritti sovrani solo allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.
La definizione di alto mare la ricaviamo a contrario, cioè la Convenzione non ci dice cos’è bensì cosa non è. L’articolo 86 infatti recita che le disposizioni sull'alto mare si applicano “a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”. Quindi, mettendo da parte le acque interne (ad es. fiumi e laghi) e gli Stati formati da arcipelaghi (un esempio a caso, l’Indonesia), l’alto mare è tutta quella parte di mare che non rientra nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva. Qui vige il principio di libertà e nessuno Stato ha più diritti di altri.
Si può notare che i poteri dello Stato costiero decrescono sempre più mano a mano che ci allontaniamo dal mare territoriale e andiamo verso l’alto mare.

A questo punto, la domanda è: dove si trovava l’Enrica Lexie al momento dell’incidente?

Questo è l’unico aspetto della vicenda su cui India e Italia concordano: l’incidente dell’Enrica Lexie è avvenuto approssimativamente a 20,5 miglia marine dalla costa (lo ribadisce anche l’ordinanza del Tribunale del Mare del 24 agosto: paragrafo 36 quanto alla versione italiana, paragrafo 43 per quella indiana). Ora, sulla base delle misurazioni che abbiamo visto poco fa, siamo nettamente fuori dal mare territoriale (massimo 12 miglia marine) e quasi al limite della zona contigua (massimo 24 miglia).
Sia India che Italia, tuttavia, parlano concordemente di zona economica esclusiva. E a noi sta benissimo, dal momento che in tale zona lo Stato costiero (India nel nostro caso) ha giurisdizione SOLO per questioni inerenti le risorse naturali, biologiche o meno, più installazioni artificiali e ricerca scientifica e simili. Ora, fino a prova contraria, i Marò sono esseri umani, e non pesci o coralli. Come fa l’India a pretendere di aver giurisdizione?
Non trascuriamo, per spirito di completezza, che l’India al momento della ratifica della Convenzione ha fatto una bella dichiarazione interpretativa, affermando che nella sua lettura la Convenzione “non autorizza altri Stati a condurre nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale esercizi o manovre militari senza prima avvisare lo Stato costiero”. L’India potrebbe decidere di far valere questa dichiarazione, considerando in una meravigliosa fictio giuridica l’incidente dell’Enrica Lexie come qualcosa di militare vista la presenza dei Marò. Se non fosse che, sia l’Italia che altri Stati, al momento della ratifica, hanno prontamente fatto delle loro dichiarazioni interpretative (più fedeli alle disposizioni contenute nella Convenzione) nelle quali hanno chiaramente detto che lo Stato costiero non gode di diritti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla Convenzione per la zona economica esclusiva, e in particolare non gode del diritto di rilasciare o meno l’autorizzazione, previa notifica, per manovre ed esercizi militari. Attraverso questa “controdichiarazione”, la dichiarazione indiana diventa del tutto inapplicabile all’Italia: essa vale infatti solo e unicamente nei confronti di quegli Stati che non hanno fatto “controdichiarazioni”. Per chi avesse voglia, qui trovate tutte le dichiarazioni fatte dagli Stati.

Ma vagliamo tutte le ipotesi: non lasciamo nulla al caso.
Oltre a essere zona economica esclusiva, le 20,5 miglia marine in cui è avvenuto l’incidente potrebbero essere zona contigua. Più su abbiamo detto che in quest’area la giurisdizione dello Stato costiero sussisterebbe solo in materia doganale, fiscale, di immigrazione o sanitaria, oltre che in caso di violazione di passaggio inoffensivo. E qui l’India non ha giurisdizione per ben due motivi:
  • siamo di fronte a un caso di omicidio, non di questioni fiscali o le altre in elenco;
  • le violazioni di cui si parla debbono essere avvenute nel mare territoriale indiano. Tuttavia, se anche l’India concorda che l’incidente è avvenuto a 20,5 miglia, mi pare evidente che non siamo nel mare territoriale.
Dalla definizione a contrario di alto mare, abbiamo desunto che la zona contigua rientrerebbe nell’alto mare. Quindi, facendo un’altra finzione per assurdo, e ipotizzando che l’India non avesse costituito una sua zona economica esclusiva, l’incidente sarebbe avvenuto in pieno alto mare e si applicherebbe l’articolo 97 della Convenzione che ho citato nel mio precedente articolo.

E, infine, l’ultima ipotesi: e se tutti quanti si fossero sbagliati e l’incidente fosse avvenuto nel mare territoriale indiano, chi avrebbe la giurisdizione?
Ebbene, l’articolo 27 della Convenzione è lapidario:
"Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:
a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale;
c) se l'intervento delle autorità locali è stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; oppure
d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope.”
Escludiamo sin da subito le ipotesi c) e d). Trattiamo prima l’ipotesi b): l’uccisione dei due pescatori ha disturbato la pace del paese o il buon ordine del suo mare territoriale? Lascio a voi la risposta, che mi sembra self-evident.
Ipotesi a): questa è in teoria l’unica ipotesi in cui, affermando che l’uccisione di due cittadini indiani produce conseguenze che si estendono allo Stato indiano, potrebbe in qualche modo sussistere la giurisdizione indiana. Tuttavia, per correttezza, devo evidenziare che l’articolo 27 si applica ai reati commessi a bordo della nave straniera: l’incidente dell’Enrica Lexie configura un reato che è stato commesso in parte a bordo di una nave italiana e in parte a bordo di quella indiana. Qui dovrei aprire la digressione su qual è il luogo considerato come luogo di commissione del reato: quello in cui l’autore ha compiuto l’azione (per intenderci dove i marò hanno sparato) o quello in cui si sono prodotti gli effetti del reato (dove i due pescatori sono morti)?
Ma non sarebbe utile ai nostri fini, dal momento che è indiscutibile ormai che l’incidente dell’Enrica Lexie non è avvenuto nel mare territoriale, bensì – ripeto – a 20,5 miglia marine dalla costa.

L’accenno al mare territoriale l’ho fatto solo e unicamente per dimostrare che già lì, nel mare territoriale, dove i poteri dello Stato costiero sono più forti, la giurisdizione penale gli spetta solo in determinati casi e non sempre. Figuriamoci quindi cosa avviene man mano che ci allontaniamo dal mare territoriale!?
La Convenzione sul Diritto del Mare parla ancora di giurisdizione penale solo in riferimento all’alto mare (l’ormai ultracitato articolo 97). Per tutte le altre porzioni di mare dice, invece, in quali materie lo Stato costiero ha giurisdizione (fiscali, sanitarie, ecc.): su tutte le altre materie lo Stato costiero NON ha giurisdizione, fatti penali inclusi. E il caso “Enrica Lexie” è un fatto penale.

September 6, 2015 - Irene Piccolo

18/09/16

La dolce vita dei sindacalisti a spese dei lavoratori. E l'assurda difesa: stavamo lavorando


La dolce vita dei sindacalisti a spese dei lavoratori
Luigi Angeletti

Un gruppetto di amici sindacalisti, due crociere da  più di 16mila euro ciascuna a spese del sindacato. E poi un altro paio di cosette, come l’acquisto, da parte del “tesoriere”, di gioielli Swarovsky per 7000 euro. Questo tra il marzo del 2010 e il maggio del 2012, mentre la crisi economica faceva varcare la soglia della povertà a centinaia di migliaia di italiani, mentre veniva approvata la riforma Fornero, mentre decine di disoccupati disperati e di imprenditori falliti  (una cinquantina nei primi sei mesi del 2012) si toglievano la vita.
C’è quanto basta, e avanza, per suggerire all’allegra compagnia una nuova lunga crociera, questa volta con i soldi propri, in qualche parte del Pianeta. Molto lontano. In attesa di far sbollire l’ira degli iscritti al sindacato in questione, la Uil. Invece no. Interrogato lo scorso 22 ottobre dal pubblico ministero, uno dei compagnoni di crociera, Luigi Angeletti – segretario generale fino al 2014 – non fa una piega: “Le crociere indicate  - dice - avevano lo scopo di consentirci di discutere in maniera approfondita  e per più giorni di importanti tematiche relative principalmente al blocco dei contratti del pubblico impiego e delle politiche previdenziali dei governi in carica … l’esito è stato ovviamente utile per i successivi confronti in seno alla segreteria”.
Sembra di vederli. Siamo nel 2010 a bordo della Costa Favolosa, impegnata nella crociera “Terra dei vichinghi”, alla scoperta dei fiordi norvegesi. O a bordo della Costa Deliziosa, in giro per i mari d’Europa.  Con Angeletti c’è l’uomo che nel 2014 lo sostituirà alla guida della segretaria, Domenico Barbagallo. E altri tre sindacalisti. C’è anche la moglie di Angeletti. Eccoli che -  mentre gli altri passeggeri se la spassano tra la discoteca e la spa, lo shopping center e la piscina - i dirigenti del movimento operaio trascorrono ore in coperta a discutere del futuro dei lavoratori italiani. Altro che processo per appropriazione indebita. Il premio Stakanov avrebbero meritato!
Le due crociere sono costate complessivamente più di 32mila euro. L’equivalente del contributo annuale destinato al sindacato da 3/400 iscritti, dello stipendio mensile di una ventina di insegnanti, di sessanta di quelle pensioni minime attorno alle quali – a sentire Angeletti – l’infaticabile gruppo di lavoro dovrebbe aver lungamente ragionato, sprezzante del fastidioso ondeggiare dell’occasionale sede provvisoria, nelle durissime giornate del seminario galleggiante.
Ma il suo avvocato, quando si è presentato dal Pm, ha fatto sapere ad Angeletti che un giorno o l’altro quanto andava raccontando sarebbe stato reso pubblico? E che tutti avrebbero potuto leggerlo? C’è da augurarsi sinceramente di no. C’è da sperare – per l’onore del sindacalismo italiano – che l’ex segretario della Uil abbia raccontato quegli spropositi solo perché fare scena muta gli pareva poco educato.    Anche se bisogna dargli atto che almeno una cosa  indiscutibilmente vera l’ha detta. E cioè che l’esito di quelle iniziative “è stato utile per i successivi confronti in segreteria”.  Può anche essere un’idea per Matteo Renzi: per creare un clima  favorevole e collaborativo, convocare la prossima direzione del Pd a bordo della Costa Favolosa.

Bayer+Monsanto: prima ti avveleno, poi ti curo





È matematicamente assodata l'impossibilità della quadratura del cerchio, ma l'acquisto dell'americana Monsanto da parte della tedesca Bayer rischia di rimettere in discussione le teorie di Von Lindemann in merito.
Qualcuno obietterà che si tratta di una semplice operazione finanziaria: entrambe le imprese continueranno a fare le medesime cose di prima. Non è proprio così. Certo, la Monsanto continuerà a rivolgere l'attenzione al settore agricolo e zootecnico, mentre la Bayer proseguirà il proprio cammino nel mondo dei medicinali e affini, ma l'unione tra i due colossi produrrà sinergie di non poco conto. I campi nei quali le due aziende erano fino a ieri concorrenti diventano un unico podere (si pensi agli anticrittogamici e ai fertilizzanti). Ma non solo. Disporre nel medesimo crogiuolo dei brevetti OGM (organismi geneticamente modificati) rafforzerà ben oltre l'immaginabile le prospettive della Bayer. L'ovvio interrogativo da porsi è a beneficio e/o a danno di chi.
C'è da domandarsi come reagiranno le istituzioni europee a questo ennesimo episodio di gigantismo industriale. Faranno spallucce, giustificheranno l'accaduto stendendovi sopra la coperta della libertà di mercato, lo attribuiranno alla globalizzazione o a chissà cosa? La cartina di tornasole è pronta. La Germania si è astenuta nel voto relativo alla richiesta di proroga in ambito UE dell'uso del glifosato, il diserbante prodotto dalla Monsanto e sospetto di essere cancerogeno. Come si esprimerà ora che l'impresa è di proprietà tedesca? Peserà di più la salute della gente o prevarrà l'istinto della difesa a ogni costo delle proprie aziende? E sugli OGM imporrà alla UE la totale liberalizzazione?
Henry Kissinger sosteneva che chi controlla il cibo controlla i popoli. Se poi controlla anche la salute, il gioco è fatto. A parte tutte le altre considerazioni, non è confortante scoprire che chi è sospettato di farti ammalare di tumore sia lo stesso che poi ti farà pagare le cure antitumorali. Brutta faccenda.

Enzo Sanna -  venerdì 16 settembre 2016 
fonte: http://www.agoravox.it 

REFERENDUM COSTITUZIONALE "QUESTO NON È UN QUESITO, QUESTA È UNA TRUFFA!"


Sta cominciando a girare il facsimile della scheda che dovrà essere votata e che contiene il quesito referendario sulla riforma costituzionale.
Questa è la scheda:


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Questo quesito, così come è formulato è una truffa ai danni dei cittadini.
Vero che il quesito riproduce fedelmente il titolo della legge costituzionale approvata dalle Camere, ma correttezza avrebbe voluto che si usasse il metodo della specificazione dei contenuti, come previsto dall’art. 16 L 352/70. Così com’è il quesito da un informazione non corretta e manipolata.
A parte le disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, che ci può stare (anche se in effetti più che superarlo hanno creato un bicameralismo incasinato…) e la dichiarazione di ridurre il numero dei parlamentari, senza badare alla qualità di quelli che mettono in sostituzione, la parte vergognosamente falsa è quella che afferma che le disposizioni sono per “il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”: qui si parla in pratica di una riduzione del 8% delle spese del Senato, ovvero lo 0,06% delle spese totali dello Stato. Parliamo di un risparmio, al lordo delle minore entrate fiscali di 79 milioni di euro, al netto di 49 milioni di euro, su un bilancio dello Stato di sole spese correnti per il 2016 stimate in 579 miliardi di euro, come risulta dalla tabella del Ministero delle entrate:




Evidenziare nel quesito questo irrisorio risparmio è totalmente fuorviante per un cittadino che non conosce questi numeri, magari che ha sentito da televisioni compiacenti la Boschi parlare di 500 milioni di risparmio (totalmente falso e smentito dalla stessa Ragioneria dello Stato), nutrito a “Stato ladro” da trasmissioni propagandistiche e che legge solo la frase suggestiva “contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”. Come se io mi gloriassi di contenere le mie spese familiari perché rinuncio ad un pacchetto di gomme al mese…
Il quesito a parte ciò è comunque suggestivo, poiché prende alcuni aspetti di sicuro richiamo, ancorché sostanzialmente falsi e superficiali ed omette, con il generico richiamo al titolo V, di avvertire i cittadini che si sta ad esempio cercando di smantellare il sistema del decentramento, togliendo materie importanti alla legislazione locale, come la tutela paesaggistica, la salute, l’ordinamento scolastico e soprattutto la sicurezza alimentare, visto che spesso si cercava di preservare le eccellenze e la sicurezza dell’origine locale protetta contro l’attacco dell’Europa asservita alle multinazionali, quella della liceità del Parmesan, tanto per capirci…
Non solo. L’art 117 Cost. prevede anche il superamento da parte dello Stato centrale dell’autonomia legislativa locale, ed il suo scavalcamento, in nome dell'”interesse nazionale”, concetto vago quanto pericoloso, potendosi estendere all’infinito, come ben sanno gli Stati totalitari.
Nulla dice il quesito dell’asservimento all’Unione Europea, attraverso il controllo obbligatorio di conformità della legislazione nazionale a quella comunitaria dato come compito al nuovo Senato ed i vincoli di rispetto incondizionato a tale normativa dati agli Enti locali. Nulla ancora sull’aumento del quorum per il referendum e per la proposizione delle leggi di iniziativa popolare, addirittura quest’ultimo triplicato. Si parla di abolizione del CNEL, ma non si dice che i componenti e coloro che ci lavorano saranno riassorbiti, senza alcun risparmio per le casse dello Stato.
Un quesito vergognoso, dunque, che riproduce un titolo voluto dalla propaganda renziana e che fa strame dell’obiettività che un referendum deve avere per permettere una decisione serena ai cittadini chiamati ad esprimersi su una materia delicata e fondamentale come quella di una riforma costituzionale.
Fa specie che la Corte di Cassazione non abbia avuto nulla da rilevare: certo la nomina degli ultimi Giudici della Corte Costituzionale faceva intuire che c’è una manovra in atto per spostare gli equilibri (ricordo che gli ultimi due si erano espressi a favore del pareggio di bilancio, norma che di fatto impedisce allo Stato di perseguire i compiti a lui affidati dall’art. 3 comma II Cost.), ma permettere che sia dichiarato ammissibile dall’Ufficio Centrale per il referendum un quesito così palesemente di parte e fuorviante è sintomo di un grave vulnus democratico, che la riforma, unità all’effetto perverso dell’Italicum, non potrà che ampliare.
Oltretutto il quesito sembra non perfettamente in linea con quanto previsto dalla citata L. 352/70 che regola l’indizione del referendum costituzionale: l’art. 16 infatti dichiara che il quesito deve essere posto nei seguenti termini: «Approvate il testo della legge di revisione dell’articolo… (o degli articoli …) della Costituzione,
concernente … (o concernenti …), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero … del … ?»; ovvero (e questo è il metodo che è stato furbescamente scelto): «Approvate il testo della legge costituzionale … concernente … approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero … del … ?». Il quesito approvato dall’Ufficio Centrale sembra comunque tralasciare alcuni di questi elementi ed essere eccessivamente generico.
Adesso si capisce perché la stessa maggioranza ha chiesto il referendum, con procedura totalmente anomala: così ha potuto modellare il quesito sulla sua propaganda e ripetere il titolo chiaramente propagandistico voluto per la riforma costituzionale.
Speriamo comunque che gli italiani vadano oltre il testo del quesito e percepiscano i danni di questa pasticciata, sciatta e pericolosa riforma.

LUIGI PECCHIOLI - 16 SETTEMBRE 2016

16/09/16

Fatta la riforma, gabbato il ministro. Restiamo il paese della carcerazione preventiva



Dai (pochi) dati raccolti da Orlando emerge che i detenuti che in questi ultimi mesi sono andati in una cella sono in stragrande maggioranza in attesa di giudizio: presunti innocenti

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Fin dall’inizio, uno si domanda se la vera vergogna siano i dati in sé, oppure il fatto che appena un tribunale su tre abbia deciso di rispondere al ministero della Giustizia. Perché la richiesta del ministro Andrea Orlando era sacrosanta: Orlando aveva chiesto agli uffici giudiziari di tutta Italia di raccontare come abbia funzionato la custodia cautelare nell’ultimo anno. Non era una curiosità peregrina. Il ministro voleva sapere quali effetti avesse avuto la legge 47 del 16 aprile 2015, entrata in vigore lo scorso 8 maggio, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale rendendo più stringenti le regole che stabiliscono la custodia in carcere. Ed è la stessa legge 47 che prevede l’analisi di funzionamento, perché il governo deve presentare una relazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Ebbene, a Orlando hanno (vergognosamente) risposto appena 48 uffici giudiziari su 136: prevalentemente si tratta di tribunali piccoli, l’unica eccezione la fa Napoli. E soltanto sette uffici corrispondono a direzioni distrettuali antimafia. Passando poi ai dati, la vergogna aumenta. Sulle 12.959 misure cautelari personali disposte da questi 48 tribunali, la custodia cautelare in carcere è stata decisa in 6.016 casi: il 46 per cento del totale. Gli arresti domiciliari sono stati 3.704 (il 29 per cento dei casi), l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria ha riguardato altri 1.430 casi, l’11 per cento. Gli avvocati penalisti, associati nell’Unione delle camere penali, sono più che delusi: «Il risultato dell’indagine – protesta Beniamino Migliucci, che dell’Ucp è presidente – è così parziale da non consentire, anche per via della natura del tutto casuale della selezione del campione, di conferire a quel dato un significato in qualche modo rappresentativo della realtà».
Ma i penalisti correttamente lamentano che resta altissimo (nonostante il commento favorevole del ministero) il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Del resto, che anche dopo le restrizioni della legge 47 poco meno della metà del totale delle misure porti un cittadino in cella è statistica letteralmente impensabile per gli altri paesi europei: e questo avviene nonostante il legislatore abbia sempre inteso l’adozione del carcere da parte del giudice come extrema ratio.

E il braccialetto elettronico?
A leggere le tabelle del ministero, inoltre, si comprende che tra le oltre 6 mila custodie cautelari disposte in carcere quelle determinate da una condanna definitiva sono state soltanto 845, una su cinque. Quindi i detenuti che in questi ultimi mesi sono andati a occupare una cella sono in stragrande maggioranza imputati in attesa di giudizio: presunti innocenti. E sempre interpretando le tabelle si capisce che in un solo anno (con durate che non è dato conoscere) sono maturate le condizioni per quasi 200 ingiuste detenzioni presso il solo tribunale di Napoli.
In tutto questo, viene da domandarsi che fine abbia fatto il mitico “braccialetto elettronico” di cui si favoleggia da decenni. In base alle ultime statistiche, in Italia dovrebbero esisterne 2 mila, ma non si sa se vengano tutti utilizzati, né come. Aveva fatto scalpore, a metà del 2015, il caso di un detenuto: il giudice aveva ordinato di farlo uscire di prigione e dargli gli arresti domiciliari, ma la carenza di braccialetti lo aveva inesorabilmente respinto in cella. In compenso, i braccialetti costano 11 milioni di euro l’anno (5.500 euro l’uno), che vanno a sommarsi ai 110 milioni circa che dal 2001 al 2011 lo Stato aveva versato a Telecom, titolare del servizio, per la “sperimentazione” su 114 braccialetti.

settembre 16, 2016 Maurizio Tortorella
fonte: http://www.tempi.it