“Il
magistrato che... tenga in ufficio e fuori una condotta tale che lo
renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve
godere o che compromette il prestigio dell’Ordine giudiziario è soggetto
a sanzioni disciplinari…”. (art. 18 Rdl 11 maggio 1946 n. 511)
“I magistrati... non possono essere trasferiti ad altra sede o
destinati ad altre funzioni se non…Essi tuttavia possono, anche senza il
loro consenso essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre
funzioni dal Consiglio superiore della magistratura quando…per qualsiasi
causa anche indipendente da loro colpa non possano nella sede che
occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal
prestigio dell’Ordine giudiziario...”. (art. 3 Legge Guarentigie
Magistratura)
Per capire che cosa comportano le norme suddette sono stati scritti
volumi e sono stati adottati provvedimenti per specificare, ad esempio
in che cosa consista la condotta che rende il magistrato immeritevole
della considerazione... e comprometta il prestigio dell’Ordine
giudiziario, attraverso la formulazione di una ampia casistica. Ma
scritti autorevolissimi, interpretazioni acute, codici deontologici si
traducono in chiacchiere, quando i fatti smentiscono che condotte, che
le elucubrazioni di interpreti di grande saggezza porterebbero a
definire come illeciti e tali da dover comportare sanzioni anche gravi e
provvedimenti drastici di fatto, non comportino, benché arcinoti ed
addirittura pubblicizzati ed esaltati, il minimo disturbo a magistrati
che così si comportano.
Tempo fa ebbi occasione di dover scrivere che la stessa condotta, le
stesse dichiarazioni che avevano indotto il Csm ad aprire un
procedimento “di incompatibilità ambientale” nei confronti di un
magistrati di Treviso reo di aver affermato che lo Stato non garantisce
la sicurezza dei cittadini così che essi debbono provvedere a difendersi
da soli, a Palermo pare che sia consentito e quasi fatto obbligo ai
magistrati di dichiarare in continuazione che lo Stato addirittura
connivente con la mafia e che non c’è da fidarsi di molti che hanno il
compito di combatterla.
Ma vediamo quali comportamenti possano essere, in base alla assoluta
assenza di interventi disciplinari, nei confronti di chi così si
comporta, da considerare leciti e tali da non implicare procedimenti
disciplinari e “incompatibilità ambientali” per i magistrati del nostro
Paese.
1 – Un magistrato può lasciare che le vicende della
sua partecipazione ad un concorso per un posto ambito siano fatte
oggetto di pubbliche proteste, manifestazioni di “appoggio” o di
protesta anche con adunate in teatri o in piazza, da parte di
sostenitori organizzati in associazioni che, secondo chi le dirige
usano, “di fronte alle Autorità, voltare le terga levando in alto
un’agenda rossa”, e con tutto ciò continuano ad avere rapporti di
collaborazione con tali organizzazioni anche per manifestazioni e
convegni con la presenza del magistrato stesso.
2 – Un magistrato può tollerare che si organizzino
manifestazioni di piazza in suo favore nel corso delle quali venga
intimato al Presidente della Repubblica di “rendergli omaggio” (al
magistrato suddetto) perché “condannato a morte dalla mafia” e ciò senza
in alcun modo dissociarsi da tali atteggiamenti eversivi.
3 – Un magistrato può consentire che l’entità e le
dotazioni tecniche della scorta alla sua persona siano fatte oggetto di
intimazioni, proteste e discussioni pubbliche e pubblicitarie, con
accuse per pretesi difetti, ritardi etc. da parte dei suddetti suoi
sostenitori organizzati.
4 – Un magistrato può, usufruendo della scorta che
pare sia la più numerosa ed efficiente fornita a personaggi italiani,
dedicarsi abitualmente a partecipare in tutta Italia a manifestazioni in
suo onore, portandosi dietro la scorta in lunghi viaggi in aereo.
5 – Un magistrato può, parlando ai giornalisti di un
suo precedente concorso in cui non aveva avuto successo, di ipotizzare e
formulare l’insinuazione che tale insuccesso sarebbe stato provocato da
un intervento illecito di un’altissima (e individuabilissima)
personalità a lui ostica.
6 – Un magistrato può, nonostante il divieto di
ricevere onorificenze, fare collezione di “cittadinanze onorarie” di
città e villaggi, secondo un preordinato procedimento di un partito
politico nei consigli comunali.
Potrei forse continuare, ma ritengo che ciò basti. Ministro della
Giustizia e Procura Generale della Cassazione, titolari dell’azione
disciplinare, non credo sia serio ipotizzare che non abbiano avuto
sentore di ciò. Ma non fanno nulla. Il Consiglio superiore della
magistratura, addirittura fatto oggetto di attacchi, proteste ed
intimazioni da parte della tifoseria del magistrato suddetto, è organo
che autonomamente può aprire la pratica per “incompatibilità
ambientale”, lo ha fatto per il magistrato di Treviso, non per chi ha
tenuto le condotte di cui sopra è cenno. Ci sarebbe da aggiungere la
distrazione dei parlamentari di fronte a tutto ciò, ma questo sarebbe un
discorso assai più ampio. E deprimente.
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