Leggo
su ANSA che la Commissione Affari Costituzionali dello Stato ha
approvato l'emendamento che modifica l'art. 117 della COSTITUZIONE
Ora io mi domando solo: " hanno fatto la procedura prevista dall'art. 138?" oppure fanno e disfanno le leggi fregandosene della COSTITUZIONE fino a questo punto? l'art. 138 che volevano modificare non è stato toccato, per cui l'iter rimane lo stesso per cambiare le leggi che appartengono alla COSTITUZIONE ITALIANA.
per capire:
Ora io mi domando solo: " hanno fatto la procedura prevista dall'art. 138?" oppure fanno e disfanno le leggi fregandosene della COSTITUZIONE fino a questo punto? l'art. 138 che volevano modificare non è stato toccato, per cui l'iter rimane lo stesso per cambiare le leggi che appartengono alla COSTITUZIONE ITALIANA.
per capire:
Articolo 138
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.]
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (1);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (1);
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
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(1) Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).
(2) Comma così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).
questo quello che hanno legiferato da RAI NEWS
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Riforme-approvato-nuovo-Titolo-V-della-Costituzione-4155dc75-7c7c-47f6-8942-88756fc971b9.html#sthash.Px7ooC6R.dpuf
Io non sto giudicando se sia giusto o sbagliato questo cambiamento perchè me lo devo studiare ancora, ma quello che mi SPAVENTA è che questo GOVERNO ILLEGITTIMO, fa e disfà tutto andando contro alle leggi COSTITUZIONALI ! E di questo che ne pensa LA CORTE COSTITUZIONALE?
Emanuela Rocca - 8 luglio 2014
fonte: http://www.agoranewsonline.com
(1) Lettera così modificata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).
(2) Comma così modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014 (articolo 6).
questo quello che hanno legiferato da RAI NEWS
Senato
Riforme: approvato il nuovo Titolo V della Costituzione
Approvato in commissione Affari Costituzionali un emendamento che riscrive l'art. 117 della Carta. Rispetto al ddl del governo aumentano le competenze legislative delle Regioni. Il testo in aula da dopodomani e al voto da martedì prossimo
La
Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un
emendamento dei relatori che riscrive l'articolo 117 della Costituzione,
quello che definisce le competenze legislative di Stato e Regioni.
Rispetto al ddl del governo l'emendamento aumenta le competenze delle
Regioni. Era questo uno dei punti dell'accordo della maggioranza con
Lega e Forza Italia. Le modifiche approvate riguardano anche altri due
articoli dell Carta: il 116 e il 119. Il testo andrà in aula da
dopodomani e al voto da martedì prossimo.
Autonomia delle Regioni su giustizia, pace, istruzione, ambiente ma con il vincolo di bilancio
L'articolo 116, approvato nella seduta della mattina, prevedeva che le Regioni potessero chiedere autonomia in alcune materie come l'organizzazione della giustizia di pace, l'istruzione e la tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali con un'intesa con lo Stato. Nel testo base del governo si pensava di sopprimere totalmente questa possibilità, riducendo di fatto il potere delle Regioni. Con un emendamento presentato dai relatori, a seguito dell'accordo politico tra maggioranza e Lega, questa possibilità è rientrata in Costituzione con l'introduzione però di un vincolo di bilancio. Ossia l'autonomia in quelle materie può essere affidata alla Regioni "purchè sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio".
Aumenta il potere legislativo delle Regioni
L'articolo 117 della Costituzione riguarda la potestà legislativa. La modifica introdotta sopprime totalmente la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e lascia agli enti locali il potere di legiferare su "pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonchè in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato".
Autonomia delle Regioni su giustizia, pace, istruzione, ambiente ma con il vincolo di bilancio
L'articolo 116, approvato nella seduta della mattina, prevedeva che le Regioni potessero chiedere autonomia in alcune materie come l'organizzazione della giustizia di pace, l'istruzione e la tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali con un'intesa con lo Stato. Nel testo base del governo si pensava di sopprimere totalmente questa possibilità, riducendo di fatto il potere delle Regioni. Con un emendamento presentato dai relatori, a seguito dell'accordo politico tra maggioranza e Lega, questa possibilità è rientrata in Costituzione con l'introduzione però di un vincolo di bilancio. Ossia l'autonomia in quelle materie può essere affidata alla Regioni "purchè sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio".
Aumenta il potere legislativo delle Regioni
L'articolo 117 della Costituzione riguarda la potestà legislativa. La modifica introdotta sopprime totalmente la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e lascia agli enti locali il potere di legiferare su "pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonchè in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato".
Io non sto giudicando se sia giusto o sbagliato questo cambiamento perchè me lo devo studiare ancora, ma quello che mi SPAVENTA è che questo GOVERNO ILLEGITTIMO, fa e disfà tutto andando contro alle leggi COSTITUZIONALI ! E di questo che ne pensa LA CORTE COSTITUZIONALE?
Emanuela Rocca - 8 luglio 2014
fonte: http://www.agoranewsonline.com
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